Il Garante della Privacy ha posto il suo stop alle telefonate di telemarketing effettuate con i numeri di telefono presi dal Web senza il consenso informato dei destinatari.
Molte società di call center spesso “pescano” i numeri di telefono di potenziali clienti direttamente dalla Rete, senza che gli utenti abbiano dato alcun consenso a ricevere messaggi promozionali. Un “trucco” che il Garante della Privacy non intende più tollerare e che ha espressamente vietato in una recente sentenza contro una società che svolgeva l’attività di telemarketing con queste modalità .
Il fatto che i numeri di telefono siano presenti sul Web e liberamente riconoscibili da chiunque, non implica il fatto che tali contatti possano essere legittimamente utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati pubblicati online, come appunto le attività di telemarketing.
All’interno della sentenza, il Garante ha imposto alla società il divieto all’uso dei dati per finalità promozionali, in particolare tramite l’invio automatizzato di e-mail, di coloro che richiedevano dei preventivi sui servizi resi grazie a un form disponibile sul loro sito web.
Nel modello, il potenziale cliente poteva selezionare solo un’unica casella sia per finalità contrattuali sia per il trattamento dei dati a scopi pubblicitari o per ricerche di mercato. Sebbene abbiano preso atto della dichiarazione della società di non aver svolto attività promozionali, il Garante ha ritenuto illecita la raccolta dei dati effettuata mediante il form e ne ha imposto la modifica.